Da domani verrà riavviato il Fondo di Solidarietà per i mutui

 Domani sarà una giornata molto importante per i mutui relativi alla prima casa del nostro paese: in effetti, si tratta del ritorno all’operatività del Fondo di Solidarietà pensato proprio per tale ambito, in particolare per quei cittadini che si trovano in difficoltà economiche e che sono intenzionati a sospendere i pagamenti in questione. L’opportunità messa a disposizione prevede un blocco fino a diciotto mesi (dunque un anno e mezzo) dell’intera rata del mutuo per acquisire l’abitazione principale. Due settimane fa è stato pubblicato l’apposito regolamento del Tesoro, un provvedimento utile per la riattivazione.

Inoltre, non bisogna dimenticare che il fondo di cui si sta parlando ha ottenuto dei finanziamenti importanti anche dal recente Decreto Salva Italia, per la precisione venti milioni di euro. Il debutto di tale misura risale agli ultimi mesi del 2010, ma quali risultati sono stati ottenuti finora? La sospensione ha riguardato in due anni e mezzo circa seimila contratti di mutuo: non vi sono commissioni o spese istruttorie e non c’è bisogno nemmeno di richiedere garanzie aggiuntive. Il funzionamento consente di versare all’istituto di credito che viene coinvolto il tasso di interesse applicato al mutuo, fatta eccezione per il cosiddetto spread.

Come è stato accertato dagli ultimi calcoli, il nuovo rifinanziamento dovrebbe consentire di venire incontro alle esigenze di 16mila famiglie del nostro paese. A partire da domani, dunque, si potrà presentare la domanda di sospensione alla banca, utilizzando la modulistica aggiornata che è disponibile sul sito del Tesoro e su quello della Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). I soggetti beneficiari devono trovarsi in due condizioni specifiche, vale a dire la cessazione del rapporto lavorativo con l’attualità dello stato di disoccupazione, oppure la morte o il riconoscimento di un grave handicap o di una invalidità civile che non sia inferiore al limite dell’80%. Ogni situazione verrà verificata subito dopo aver stipulato il contratto e nei tre anni che precedono la richiesta stessa.

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