Il Tesoro fissa i nuovi limiti di commissioni e scoperti

 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito nel dettaglio quali sono i nuovi limiti delle commissioni bancarie, sia per quel che concerne gli affidamenti, sia per gli scoperti: il premier Mario Monti, il quale è anche titolare del dicastero in questione, nonché del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, ha approntato un decreto d’urgenza che riguarda proprio la remunerazione degli affidamenti e gli sforamenti nei conti correnti e nelle aperture di credito. Come ha precisato lo stesso Tesoro, si tratta di una disciplina nuova di zecca e che è stata pensata appositamente per intervenire sulla struttura delle commissioni.

Tra l’altro, le misure in questione sono previste e consentire soltanto in due occasioni, vale a dire non oltre lo 0,5% degli accordi trimestrali in relazione agli affidamenti, e la commissione di istruttoria veloce e in misura fissa per quel che riguarda gli sconfinamenti come gli scoperti del conto corrente e gli utilizzi che vanno al di là del fido consentito. In pratica, il ministero non ha fatto altro che recepire la proposta che era stata formulata dalla Banca d’Italia, senza dimenticare però tutte quelle osservazioni che sono scaturite nel momento in cui la consultazione pubblica era in corso, con la Consob (Commissione Nazionale di Società e Borsa) chiamata anch’essa a svolgere un ruolo determinante.

Il nuovo provvedimento consta di cinque articoli, ma sarà molto importante per adeguarsi in futuro: in effetti, si conoscono meglio la portata e l’ambito delle disposizioni, con l’applicazione che è stata ampliata anche ad altre esigenze della clientela, in primis i contratti con in consumatori. In conclusione, non si devono dimenticare le precisazioni che sono state fatte per quel che concerne i profili applicativi in tema di affidamento e sconfinamento, tanto che ora si ha un quadro molto più dettagliato e chiaro in merito al calcolo e alla quantificazione dei costi relativi alle commissioni applicabili.

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