Inps: i chiarimenti sui contributi degli artigiani

 Artigiani e Inps, il rapporto sarà ancora più stretto: in effetti, in base a quanto precisato da una delle ultime circolari dell’ente previdenziale, tutti quei soggetti che pongono in essere tale tipo di attività sono obbligati a versare i contributi, senza alcuna distinzione tra chi è iscritto o meno all’albo degli artigiani. Uno dei chiarimenti in questione si riferisce alle nuove disposizioni normative che sono state introdotte in merito all’avvio delle nuove imprese. Queste ultime si avvalgono infatti di una dichiarazione apposita, ComUnica, un documento che certifica il possesso dei requisiti della qualifica artigiana. Con essa, inoltre, è possibile iscriversi al già citato albo, con la decorrenza che si fa partire dal momento in cui inizia effettivamente l’attività.

La stessa data è quella che viene considerata valida per quel che concerne l’obbligo di contribuzione, a prescindere dal fatto che l’organismo possa decidere che la decorrenza può essere diversa, ad esempio quando si è svolta un’altra attività lavorativa o per il mancato possesso di autorizzazioni e abilitazioni. L’effettivo esercizio dell’attività artigianale è l’unico elemento che ha senso da questo punto di vista; una volta appurato, allora si deve provvedere al pagamento dei contributi per tutto il periodo in cui il lavoro si svolge. Quindi, l’assenza di requisiti tecnico-professionali non può essere mai rilevata.

Un’altra conseguenza importante, poi, è quella dell’iscrizione ai fini previdenziali che deve essere perfezionata con la decorrenza che è stata riscontrata dall’ente incaricato dell’accreditamento, con i periodi pregressi che sono anch’essi utili in questa operazione. Lo stesso identico discorso deve essere fatto per i collaboratori e i cosiddetti coadiutori: in effetti, la loro partecipazione aziendale (abituale e prevalente) viene considerata sufficiente per l’iscrizione alla gestione previdenziale di riferimento, anche perché la normativa del settore non lo prevede in maniera espressa. Tutto, comunque, deve derivare necessariamente da un accertamento o da una verifica ispettiva.

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