Collaboratori domestici: le ferie e le regole per la trasferta con la colf al seguito
Il periodo estivo coincide con le ferie anche per i collaboratori domestici: c’ è chi se ne va, ma anche chi segue la propria famiglia di datori di lavoro in vacanza, magari per tenere i bambini o per lavorare nella casa al mare. Ma come comportarsi? Se non sapete come comportarvi, ve lo dice Assindatcolf, l’ associazione dei datori di lavoro domestico aderente a Confedilizia, che ha messo a punto un breve vademecum per evitare di fare errori nella gestione del rapporto di lavoro con colf, badanti e baby sitter. Ecco alcune indicazioni.
DURATA DELLE FERIE
Il lavoratore, indipendentemente dalla durata dell’ orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore, ha 26 giorni di ferie.
NUOVI ASSUNTI
Chi non ha maturato un anno di servizio ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato. Se il lavoratore dovesse far richiesta di un periodo di ferie superiore a quelle maturate, il datore può scegliere di anticipare i giorni di ferie non maturati oppure di considerare tale periodo di assenza come permesso non retribuito.
IL PERIODO VALIDO
Il datore può fissare le ferie (compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del proprio dipendente) nel periodo giugno-settembre. Sono anche possibili accordi diversi: le parti, tenendo presente che il diritto alle ferie è irrinunciabile, possono decidere di usufruire in maniera diversa.
COLF IN “TRASFERTA”
Il lavoratore convivente ha il dovere di seguire il proprio datore di lavoro nelle trasferte. Se l’ obbligo non è stato previsto dal contratto di lavoro, al dipendente verrà corrisposta una specifica diaria giornaliera pari al 20% della retribuzione minima.
LE REGOLE
A fissare le “regole” per le ferie dei lavoratori è il decreto legislativo n. 66 del 2003. Prevede per ogni lavoratore il diritto di chiedere 4 settimane di ferie non monetizzabili: questo devono essere continuative e devono essere fruite per almeno 2 settimane entro l’ anno di maturazione e per almeno due ulteriori settimane entro i 18 mesi successivi. I lavoratori di cittadinanza straniera possono cumulare le ferie di un biennio e utilizzarle tutte insieme per “un rimpatrio non definitivo”.
RETRIBUZIONE E FERIE
Per ciascuna giornata di ferie il lavoratore ha diritto a 1/26 della retribuzione mensile. Il lavoratore che usufruisce di vitto e alloggio ha diritto nel periodo delle ferie del compenso sostitutivo.
IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa, per licenziamento o per dimissioni, al lavoratore spetta la monetizzazione di tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio.
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