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  • 09
  • set
  • 2010

Essere cittadini europei: come funziona l’Unione Europea

Di isayblog4, in Economia e Lavoro.

Essere-cittadini-europei-come-funziona-lUnione-EuropeaIl Consiglio dei ministri dell’Unione europea, che rappresenta gli Stati membri, è il principale organo decisionale dell’Unione. Quando si riunisce a livello di capi di Stato e di governo diventa il Consiglio europeo, il cui ruolo è quello di fornire all’UE l’impulso politico per le questioni fondamentali. Il Parlamento europeo, che rappresenta i popoli d’Europa, condivide il potere legislativo e di bilancio con il Consiglio dell’Unione europea. La Commissione europea, che rappresenta l’interesse comune dell’UE, è il principale organo esecutivo dell’Unione. Dispone del diritto di iniziativa e garantisce la corretta attuazione delle politiche europee.

CHI DECIDE CHE COSA
L’Unione europea, pur non essendo uno Stato federale, è qualcosa di più di una semplice confederazione di paesi. Si tratta infatti di un nuovo tipo di entità che non rientra in nessuna categoria giuridica classica. Essa si fonda su un sistema politico unico in costante evoluzione da oltre cinquant’anni a questa parte.

IL PARLAMENTO EUROPEO
I trattati (che costituiscono il “diritto primario”) sono la base di un vasto corpo di atti normativi (il cosiddetto “diritto derivato”) che incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini europei. Il diritto derivato comprende principalmente regolamenti, direttive e raccomandazioni adottate dalle istituzioni europee. Questi atti legislativi e, in maniera più generale, le politiche dell’Unione sono il risultato delle decisioni prese dal triangolo istituzionale costituito dal Consiglio (che rappresenta i governi nazionali), dal Parlamento europeo (che rappresenta i popoli d’Europa) e dalla Commissione europea (organo indipendente dai governi e garante dell’interesse comune degli Europei).

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E IL CONSIGLIO EUROPEO
Il Consiglio dell’Unione europea (Consiglio dei ministri) è il principale organo decisionale dell’UE. Ogni Stato membro ne assume a turno la presidenza per un periodo di sei mesi. Ad ogni riunione del Consiglio partecipa un ministro per Stato membro in funzione dei temi all’ordine del giorno: affari esteri, agricoltura, industria, trasporti, ambiente ecc.
Il Consiglio esercita il potere legislativo, condiviso con il Parlamento europeo in base alla “procedura di codecisione” ‘co-decision procedure’ . Il Consiglio è inoltre responsabile con il Parlamento europeo dell’adozione del bilancio dell’UE. Esso conclude gli accordi internazionali preventivamente negoziati dalla Commissione.
I trattati stabiliscono che il Consiglio deliberi a maggioranza semplice, a maggioranza qualificata’ o all’unanimità a seconda della materia in discussione.
Per questioni di fondamentale importanza, come la modifica dei trattati, l’avvio di una nuova politica comune o l’adesione di un nuovo Stato, il Consiglio delibera all’unanimità.
Nella maggior parte degli altri casi si usa il voto a maggioranza qualificata, il che significa che una decisione del Consiglio viene adottata solo se ottiene un determinato numero di voti a favore. Il numero di voti di cui dispone ogni Stato membro è ponderato sulla base della rispettiva popolazione.
Ecco il numero di voti assegnati ad ogni Stato membro nel Consiglio:
Germania, Francia, Italia, Regno Unito 29
Spagna, Polonia 27
Romania 14
Paesi Bassi 13
Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria 12
Austria, Bulgaria e Svezia 10
Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania, Slovacchia 7
Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia 4
Malta 3
Totale 345
Sono necessari 255 voti su 345 (pari al 73,9 %) per raggiungere la maggioranza qualificata. Inoltre, la decisione deve essere approvata dalla maggioranza degli Stati membri (in alcuni casi, dai due terzi); ciascuno Stato membro può esigere la conferma che i voti a favore rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’UE.
Il Consiglio europeo si riunisce generalmente quattro volte all’anno. Esso è presieduto dal capo di Stato o di governo del paese che esercita la presidenza del Consiglio dell’Unione europea e annovera, come membro di diritto, il presidente della Commissione. Con il trattato di Maastricht il Consiglio europeo è diventato ufficialmente l’organo incaricato di fornire all’Unione l’impulso necessario alle principali politiche e di risolvere questioni particolarmente delicate su cui i ministri non sono riusciti a raggiungere un accordo in sede di Consiglio dell’Unione europea. Il Consiglio europeo affronta inoltre pressanti questioni di politica internazionale grazie alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), uno strumento che consente all’UE di esprimere una diplomazia comune.

IL PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento europeo è l’organo eletto che rappresenta tutti i cittadini dei paesi membri dell’Unione. Esso esercita il controllo politico sulle attività dell’Unione e partecipa al processo legislativo. Dal 1979 i deputati europei sono eletti a suffragio universale diretto ogni cinque anni.
Ecco il numero di rappresentanti degli Stati membri al Parlamento europeo 2007-09:
Austria 18
Belgio 24
Bulgaria 18
Cipro 6
Danimarca 14
Estonia 6
Finlandia 14
Francia 78
Germania 99
Grecia 24
Irlanda 13
Italia 78
Lettonia 9
Lituania 13
Lussemburgo 6
Malta 5
Paesi Bassi 27
Polonia 54
Portogallo 24
Regno Unito 78
Repubblica ceca 24
Romania 35
Slovacchia 14
Slovenia 7
Spagna 54
Svezia 19
Ungheria 24
Totale 785

I deputati europei si riuniscono in seduta plenaria a Strasburgo, mentre alcune sessioni supplementari si svolgono a Bruxelles. 20 commissioni parlamentari preparano i lavori delle sedute plenarie prevalentemente a Bruxelles, dove si riuniscono anche i gruppi politici. Il Segretariato generale ha sede a Lussemburgo e a Bruxelles. Il Parlamento europeo esercita la funzione legislativa in base a tre procedure:
* nel quadro della procedura di cooperazione , istituita dall’Atto unico europeo nel 1987, il Parlamento europeo esprime un parere sui progetti di direttive e regolamenti proposti dalla Commissione europea, alla quale viene chiesto di modificare le proposte presentate per tenere conto della posizione del Parlamento;
* dal 1987, con la ‘procedura del parere conforme , occorre che il Parlamento europeo esprima un parere favorevole agli accordi internazionali negoziati dalla Commissione e alle proposte di allargamento dell’Unione europea;
* nel 1992 il trattato di Maastricht ha introdotto la ‘procedura di codecisione’ , la quale ha posto il Parlamento in condizioni di parità con il Consiglio per quanto riguarda l’esercizio del potere legislativo in settori importanti quali la libera circolazione dei lavoratori, il mercato interno, l’istruzione, la ricerca, l’ambiente, le reti transeuropee, la cultura, la salute, la tutela dei consumatori. In questi settori il Parlamento europeo può respingere (solo a maggioranza assoluta dei suoi membri) la posizione comune del Consiglio e porre fine alla procedura. Il trattato prevede tuttavia una procedura di conciliazione.
Il Parlamento europeo condivide inoltre con il Consiglio il potere di bilancio, in quanto adotta il bilancio dell’Unione europea. Esso ha la facoltà di respingere il bilancio proposto, come ha già fatto più volte in passato. In questo caso l’intera procedura deve ricominciare dal principio. La Commissione europea propone il progetto di bilancio, che viene discusso dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Quest’ultimo ha pienamente utilizzato i suoi poteri in materia di bilancio per influire sulle politiche dell’Unione europea.
Il Parlamento svolge infine un ruolo di controllo democratico sull’Unione. Esso può destituire la Commissione mediante una mozione di censura che deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Il Parlamento esercita inoltre un controllo sulla gestione quotidiana delle politiche europee mediante interrogazioni orali e scritte alla Commissione e al Consiglio. Il presidente del Consiglio europeo riferisce infine al Parlamento sulle decisioni adottate dal Consiglio.

LA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione costituisce il terzo polo del triangolo istituzionale dell’Unione europea. I suoi membri restano in carica per cinque anni, sono nominati di comune accordo dagli Stati membri e devono ottenere l’approvazione del Parlamento europeo. La Commissione risponde del suo operato dinanzi al Parlamento europeo ed è costretta alle dimissioni collettive qualora quest’ultimo adotti una mozione di censura nei suoi confronti. Dal 2004 la Commissione comprende un commissario per ogni Stato membro. La Commissione gode di notevole indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni. Essa agisce nel solo interesse generale dell’Unione e non riceve quindi istruzioni dai governi degli Stati membri. In qualità di custode dei trattati, vigila sull’attuazione dei regolamenti e delle direttive adottate dal Consiglio e dal Parlamento e può adire la Corte di giustizia per esigere il rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri. Organo esecutivo dell’UE, la Commissione garantisce l’attuazione delle decisioni del Consiglio in relazione, ad esempio, alla politica agricola comune. Essa dispone di ampi poteri nella gestione delle politiche comuni dell’UE (ricerca e tecnologia, aiuti internazionali, sviluppo regionale ecc.) e ne amministra il bilancio. La Commissione si avvale di una struttura amministrativa composta da 36 direzioni generali (DG) e servizi con sede principalmente a Bruxelles e Lussemburgo.

ALTRE ISTITUZIONI ED ALTRI ORGANI

La Corte di giustizia
La Corte di giustizia delle Comunità europee, con sede a Lussemburgo, è composta da un giudice per Stato membro e da otto avvocati generali, che sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un mandato di sei anni rinnovabile. La loro indipendenza è garantita. La Corte ha il compito di garantire il rispetto del diritto comunitario e la corretta interpretazione e applicazione dei trattati.
La Corte di giustizia garantisce il rispetto della legislazione dell’UE: è intervenuta, ad esempio, per garantire un
trattamento equo alle donne che ricominciano a lavorare dopo la maternità.

La Corte dei conti
La Corte dei conti, istituita nel 1975 e avente sede a Lussemburgo, è composta da un membro per ogni paese dell’Unione, nominato dagli Stati membri per un mandato di sei anni previa consultazione del Parlamento europeo. La Corte dei conti esamina la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell’Unione e accerta la corretta gestione finanziaria del bilancio dell’UE.

Il Comitato economico e sociale europeo
Quando devono adottare decisioni in determinati campi il Consiglio e la Commissione consultano il Comitato economico e sociale europeo (CESE). I membri di quest’ultimo sono rappresentanti delle varie componenti sociali ed economiche della società civile organizzata e sono nominati dal Consiglio per quattro anni.

Il Comitato delle regioni
Il Comitato delle regioni (CdR) è stato istituito dal trattato sull’Unione europea ed è composto da rappresentanti degli enti regionali e locali, che vengono proposti dagli Stati membri e nominati dal Consiglio per quattro anni. In base al trattato il Comitato delle regioni è consultato dal Consiglio e dalla Commissione per questioni di pertinenza regionale, ma può anche formulare pareri di propria iniziativa.

La Banca europea per gli investimenti
La Banca europea per gli investimenti (BEI), con sede a Lussemburgo, accorda prestiti e garanzie destinati a valorizzare le regioni più arretrate dell’UE e a rafforzare la competitività delle imprese.

La Banca centrale europea
La Banca centrale europea (BCE), con sede a Francoforte, gestisce l’euro e la politica monetaria dell’Unione (vedi il capitolo 7 “L’Unione economica e monetaria (UEM) e l’euro”).

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