Assegni: garanzie e clausole sulla circolazione
Al fine di ridurre i rischi connessi alla mancata riscossione degli assegni, soprattutto per quello bancario, il legittimo portatore può richiedere determinate garanzie:
* giuridiche, come ad esempio l’ avallo, con il quale una persona, detta avallante, si obbliga con la propria firma al pagamento dell’ assegno bancario per conto del traente, detto in questo caso “avallato”;
* tecniche, come ad esempio la carta assegni, una tessera plastificata rilasciata dalle banche alla loro migliore clientela, ove vengono indicati: la banca garante, il nome del correntista, il numero del conto corrente, il numero progressivo della carta assegni, la firma del correntista, la scadenza del documento e l’ importo massimo garantito dalla banca.
LE CLAUSOLE
Per quanto riguarda invece le clausole che tendono a eliminare o a escludere i pericoli inerenti alla circolazione oppure alla riscossione, la legge disciplina in modo particolare:
* gli assegni non trasferibili (ove la clausola “non trasferibile” costituisce un limite alla circolazione);
* gli assegni sbarrati (ove la sbarratura costituisce un limite alla riscossione);
* gli assegni da accreditare (ove la clausola “da accreditare” costituisce un limite alla riscossione).
LA CLAUSOLA NON TRASFERIBILE
La clausola non trasferibile tende a impedire la circolazione del titolo di credito, che può essere riscosso solo dal beneficiario o da questi girato a una banca per l’ incasso.
LA SBARRATURA
La sbarratura si ottiene tracciando due righe parallele sulla facciata dell’ assegno e può essere:
* generale, se tra le righe non vi è alcuna indicazione; in questo caso l’ assegno può essere pagato dalla banca trassata solo a un’ altra banca, oppure a un proprio cliente;
* speciale se tra le righe viene riportata l’ indicazione di una banca; l’ assegno può essere pagato dalla banca trassata solo alla banca indicata nella sbarratura, oppure a un proprio cliente se la banca designata è la stessa che risulta trassata.
LA CLAUSOLA DA ACCREDITARE
La clausola “da accreditare”, riportata nella facciata dell’ assegno, ne impedisce la riscossione in denaro contante, consentendone solo l’ accredito in conto corrente.
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