Mancato pagamento degli assegni bancari: azione di regresso e protesto
Per quanto riguarda l’ assegno bancario, il legittimo possessore non può agire nei confronti della banca perché questa non assume alcuna obbligazione cambiaria. L’ obbligo per la banca trattaria deriva soltando da un rapporto contrattuale, pertanto tale obbligo sussiste soltanto se il correntista ha fondi disponibili.
Il legittimo titolare dell’ assegno può quindi procedere:
* nei confronti dei giranti, con azione di regresso, sempre che sia stato levato regolare protesto;
* nei confronti del traente, sempre con l’ azione di regresso, anche se in questo caso non è necessario far levare il protesto.
IL PROTESTO
Nell’ ordinamento italiano il protesto è un atto giuridico, in forma scritta, con il quale un pubblico ufficiale accerta l’avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo. In quanto redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, il protesto è atto pubblico.
La disciplina fondamentale del protesto è contenuta negli artt. 51-73 del R.D. 1669/1933 per la cambiale e negli artt. 45-65 del R.D. 1736/1933 per l’assegno.
IL PRESUPPOSTO PER L’ AZIONE DI REGRESSO
Il protesto è presupposto essenziale per poter esercitare l’ azione di regresso che spetta al portatore del titolo nei confronti degli obbligati di regresso (traente, giranti e loro avallanti); non è però necessario se il titolo contiene la clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente. Il protesto fa decorrere gli effetti civili tipici dell’ inadempimento (interessi di mora, possibilità di procedere al pignoramento previo precetto ecc.). Nel caso di assegni comporta altresì l’ applicazione di una sanzione amministrativa a carico del protestato, che la può evitare pagando entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo.
Nel caso di assegni il protestato viene inoltre inserito nell’ archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d’Italia, con il conseguente divieto di emettere assegni per la durata di sei mesi (cd. revoca di sistema).
Per l’ assegno bancario non esiste pertanto la possibilità di procedere con l’ azione diretta, mancando il debitore principale.
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