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  • 31
  • lug
  • 2009

Usura: cosa dice la legge in Europa e in Italia

Di isayblog4, in Economia e Lavoro.

http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2009/07/usura-cosa-dice-la-legge-in-europa-e-in-italia.jpgLa maggioranza dei Paesi di tutto il mondo prevede un tasso limite oltre il quale il prestito si definisce usuraio. A volte il tasso limite è un valore assoluto, altre volte aggiornato periodicamente dai Governi e “agganciato” ai tassi di interessi correnti e all’ andamento dell’ inflazione.

Dove non è previsto un valore-limite, spesso è richiamato un principio di proporzionalità ai tassi correnti e alle condizioni del caso, che lascia ai giudici ampia discrezionalità di interpretazione.

Alcune legislazioni, sia con un tasso-limite che con un orientamento più liberista, prevedono la nullità “ab initio” dei contratti stipulati con tassi di interesse ritenuti usurai. In questo caso, la vittima dell’ usura non è tenuta a restituire il capitale prestato.

LEGGI ANTI-USURA IN EUROPA

In sede comunitaria esiste una proposta di Consumer Credit Directive, che liberalizza completamente il mercato del credito, non ponendo limite né all’ ammontare dei prestiti né ai tassi di interesse applicabili.

La Direttiva introduce in materia il principio, diffuso in finanza e in altri settori, dell’ home country control. Sarebbero autorizzate a prestare denaro in tutto il continente società di finanziamento con sede legale nel Regno Unito, dove le leggi antiusura sono molto meno restrittive che in Francia o Germania. Diverrebbero però non conformi alla normativa comunitaria i controlli nazionali sui tassi antiusura, praticati da Paesi quali Italia, Francia, Germania e Olanda.

Una materia non disciplinata dalla giurisprudenza comunitaria è la validità/nullità dei contratti in base a determinate clausole. In questo senso, le leggi che prevedono la nullità ab initio dei prestiti con tassi superiori a una determinata soglia, manterebbero la loro efficacia nel territorio nazionale.

In Europa, la soglia di tolleranza è del 30%, in Italia del 50%, ed è riferito ad un altro parametro, il TAEG. Il TAEG è un indicatore ex post, aggiornato e variabile periodicamente, il Tasso Effettivo Globale, usato nel resto d’ Europa è un indicatore ex ante.

LEGGE ANTI-USURA IN ITALIA
Il codice Rocco e la normativa pre-esistente
Le teorie di Smith e Ricardo in materia di prestito ad interesse furono accolte dal Codice Penale Italiano nel 1889 che cancellò il reato di usura. Una netta svolta nell’ orientamento dottrinale della nostra legislazione si ebbe nel corso degli anni Venti, sicché nel Codice penale del 1930 esso venne nuovamente contemplato, e lo è tuttora.

Legge n. 108/1996
La legge n. 108 del 7 marzo 1996 (pubblicata sulla G.U. nr. 58 del 08/03/1996) inasprisce le pene, e disciplina diritti e tutele delle vittime dell’ usura.
La legge italiana prevede sia un limite relativo che una valutazione caso per caso da parte del giudice, e la nullità delle clausole che prevedono interessi da usura.
Stabilisce un limite relativo per il tasso di usura, riferito al Tasso Effettivo Globale Medio (art.2), rilevato ogni tre mesi dall’ Ufficio Italiano Cambi. L’ UIC è costituito presso la Banca d’ Italia, di proprietà degli istituti di credito.

La 108 del 1996 indica come usurari gli interessi sproporzionati rispetto alla prestazione, se chi li ha promessi si trova in difficoltà economiche o finanziarie (art. 1).
La legge stabilisce la nullità delle clausole nelle quali sono convenuti interessi usurai (art. 4), e quindi la nullità dell’ intero contratto. La nullità è estesa con provvedimento non impugnabile del presidente del Tribunale anche a tutte le ipoteche poste su beni a garanzia di titolo di credito, e ai protesti elevati dall’ usuraio per presentazione a pagamento del titolo esecutivo di credito (art.18).
La vittima di usura non è tenuta a risarcire né gli interessi per un ammontare al di sotto della soglia di usura, né l’ eventuale differenza fra capitale prestato dall’ usuraio e le somme già trasferitegli.

La normativa (art.1) introduce il sequestro dei beni dell’ usuraio per risarcire le vittime delle somme già corrisposte (sia come interessi che come rimborso del capitale prestato). La confisca si applica anche ai beni dei quali “il reo ha disponibilità per interposta persona”, intestati a terzi che svolgono il ruolo di “prestanome”.

Viene equiparato alle pene del reato di usura anche chi fa dare o promettere a sé o terzi compensi usurai, per la mediazione. Tale fattispecie riguarda anche chiunque non presti denaro direttamente alle vittime, ma conferisca denaro agli usurai, con l’ intento di partecipare agli interessi derivanti dalla loro attività.

Viene istituito un fondo di solidarietà per le vittime che prevede l’ erogazione di mutui a 5 anni e tasso zero proporzionale alle somme corrisposte all’usuraio, e alle perdite o mancati guadagni derivanti dal delitto di usura (art. 14).

Le vittime che non denunciano il reato e corrispondono il prestito e gli interessi usurai, perdono tutti questi diritti: “La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ ultima riscossione sia degli interessi che del capitale” (art.11): confisca dei beni, accesso al fondo di solidarietà, cancellazione di protesti e ipoteche secondo la legge si applicano solamente in caso di condanna.

La denuncia non è obbligatoria e non comporta conseguenze penali. Confindustria ha adottato un’ autoregolamentazione che prevede l’ espuslione degli iscritti che paghino il “pizzo” o non denuncino pratiche usuraie.

Il codice penale disciplina in modo differente i reati di anatocismo e di usura. La capitalizzazione composta degli interessi può comunque portare a un interesse complessivo superiore alle soglie dell’ usura.

Legge n. 44/1999 e blocco delle azioni esecutive
La principale novità introdotta dalla legge n. 44 del 1999, art. 20, è la possibilità di sospendere le azioni esecutive, quali pignoramento o sfratto.
Sentito il parere favorevole del presidente del tribunale, il prefetto ordina la sospensione delel azioni esecutive nei confronti delle vittime di usura e di estorsione.

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Commenti:

E' stato scritto un commento su "Usura: cosa dice la legge in Europa e in Italia"

  1. fondo antiusura,ma solo sulla carta e comincio a pensare che sia una vera e propria bufala, perchè nessuna banca è intenzionata ad erogarmelo.
    E’ iniziata così, a Novembre mi danno la garanzia al 50 % e la presentano presso la banca dove ho la sofferenza banca popolare del cassinate, ma la risposta è negativa, mi fanno così aprire un conto in un’altra banca convenzionata col confidi di FR ossia la banca popolare del frusinate ma mi viene ugualmente respinta; a questo punto con il diniego ho diritto al FONDO ANTIUSURA e così mi approvano la Garanzia antiusura che mi dicono sia al 100% presso la Banca popolare di Ancona.
    Presento il tutto li su consiglio del CONFIDI…. ma loro mi rispondono molto vagamente che non sono interessati.
    A questo punto mi domando a che cosa serve il fondo antiusura?
    E il confidi?
    Avete qualche consiglio da darmi?
    Grazie Marsella aldo



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