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Assegni: garanzie e clausole sulla circolazione

http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2009/08/assegni-garanzie-e-clausole-sulla-circolazione.jpgAl fine di ridurre i rischi connessi alla mancata riscossione degli assegni, soprattutto per quello bancario, il legittimo portatore può richiedere determinate garanzie:

* giuridiche, come ad esempio l’ avallo, con il quale una persona, detta avallante, si obbliga con la propria firma al pagamento dell’ assegno bancario per conto del traente, detto in questo caso “avallato”;

* tecniche, come ad esempio la carta assegni, una tessera plastificata rilasciata dalle banche alla loro migliore clientela, ove vengono indicati: la banca garante, il nome del correntista, il numero del conto corrente, il numero progressivo della carta assegni, la firma del correntista, la scadenza del documento e l’ importo massimo garantito dalla banca.

LE CLAUSOLE

Per quanto riguarda invece le clausole che tendono a eliminare o a escludere i pericoli inerenti alla circolazione oppure alla riscossione, la legge disciplina in modo particolare:
* gli assegni non trasferibili (ove la clausola “non trasferibile” costituisce un limite alla circolazione);
* gli assegni sbarrati (ove la sbarratura costituisce un limite alla riscossione);
* gli assegni da accreditare (ove la clausola “da accreditare” costituisce un limite alla riscossione).
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Mancato pagamento degli assegni circolari: azione diretta

http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2009/08/mancato-pagamento-degli-assegni-circolari-azione-diretta.jpgPer quanto riguarda l’ assegno circolare, pur essendo l’ ipotesi di mancato pagamento assai remota, la legge ha tuttavia ugualmente disciplinato questa situazione, prevedendo che il legittimo possessore abbia facoltà di procedere:

* con l’ azione diretta, nei confronti della banca firmataria dell’ assegno, poiché questa è obbligata principale;

* con l’ azione di regresso nei confronti dei giranti, purché sia stato levato regolare protesto, cosa questa possibile solo se l’ assegno è stato presentato per l’ incasso entro i termini previsti dalla legge (trenta giorni dalla sua emissione).

L’ AZIONE DIRETTA
L’ azione diretta è l’ azione che spetta al portatore del titolo di credito nei confronti dell’ emittente il titolo. Poiché l’azione diretta non pregiudica i diritti dei giratari, in quanto è rivolta al primo debitore, per il suo esercizio non è necessario che venga levato il protesto.

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Mancato pagamento degli assegni bancari: azione di regresso e protesto

http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2009/08/mancato-pagamento-degli-assegni-bancari-azione-di-regresso-e-protesto.jpgPer quanto riguarda l’ assegno bancario, il legittimo possessore non può agire nei confronti della banca perché questa non assume alcuna obbligazione cambiaria. L’ obbligo per la banca trattaria deriva soltando da un rapporto contrattuale, pertanto tale obbligo sussiste soltanto se il correntista ha fondi disponibili.
Il legittimo titolare dell’ assegno può quindi procedere:
* nei confronti dei giranti, con azione di regresso, sempre che sia stato levato regolare protesto;
* nei confronti del traente, sempre con l’ azione di regresso, anche se in questo caso non è necessario far levare il protesto.

IL PROTESTO
Nell’ ordinamento italiano il protesto è un atto giuridico, in forma scritta, con il quale un pubblico ufficiale accerta l’avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo. In quanto redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, il protesto è atto pubblico.
La disciplina fondamentale del protesto è contenuta negli artt. 51-73 del R.D. 1669/1933 per la cambiale e negli artt. 45-65 del R.D. 1736/1933 per l’assegno.
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Il pagamento degli assegni: cosa c’ è da sapere

http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2009/08/il-pagamento-degli-assegni-cosa-c-e-da-sapere.jpgIl legittimo possessore dell’ assegno può trasferire il documento ad altri o presentarsi immediatamente alla banca e pretendere la somma indicata. Spesso si verifica che il possessore dell’ assegno lo versi presso una banca con la quale intrattiene un conto corrente: la banca che riceve l’ assegno provvederà a sua volta a presentarlo per la riscossione presso la banca indicata.

GLI IMPREVISTI
Alla presentazione dell’ assegno si possono verificare due ipotesi:
* L’ assegno viene regolarmente incassato, in quanto esistono i fondi disponibili necessari. La banca non può infatti opporsi in questo caso al pagamento, se naturalmente non sussistono altri impedimenti (firma falsa, assegno rubato, ecc)…
* Presso la banca indicata per il pagamento non esistono fondi disponibili sufficienti; questa situazione si verifica in pratica solo per gli assegni bancari.

In quest’ ultima ipotesi bisogna attivarsi per il recupero del credito… vi spiegheremo come fare.

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Assegni speciali: traveller’s cheque e eurocheque

http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2009/08/assegni-speciali-travellers-cheque-e-eurocheque.jpgL’ assegno turistico o traveller’s cheque – oggi praticamente desueto – è un particolare tipo di assegno bancario che viene richiesto da chi vuole evitare, specialmente in occasione di viaggi all’ estero, di portare con sé denaro o monete estere. Presenta le caratteristiche di:
- essere a taglio fisso;
- avere l’ importo espresso per lo più in moneta estera;
- essere a doppia firma.

Oggi i traveller’ s cheque sono caduti in disuso di pari passo con la diffusione delle carte di credito internazionali.

L’ EUROCHEQUE
L’ eurocheque, anch’ esso caduto in disuso, aveva le caratteristiche dell’ assegno bancario e veniva emesso dalle banche dei paesi che aderivano al sistema “eurocheque”. Si differenziava dall’ assegno bancario perché:
- Veniva usato per recarsi all’ estero e, come l’ assegno turistico, dava maggiori garanzie di copertura;
- Anche se veniva emesso in lire italiane, al momento della riscossione è convertito in moneta estera;
- La sua riscossione era subordinata alla presentazione della carta assegni (carta eurocheque).

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Assegni speciali: assegno bancario libero e fede di credito

http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2009/08/assegni-speciali-assegno-bancario-libero-e-fede-di-credito.jpgAltri due tipi di assegni speciali sono l’ assegno bancario libero della Banca d’ Italia e la fede di credito.

ASSEGNO BANCARIO LIBERO BANCA D’ ITALIA
L’ assegno bancario libero della Banca d’ Italia ha le stesse caratteristiche dell’ assegno circolare, anche se la Banca che firma l’ assegno non corrisponde all’ obbligata cambiaria, che risulta essere la Banca d’ Italia. Questo assegno viene infatti emesso da banche debitamente autorizzate dalla stessa Banca d’ Italia. Si differenzia dall’ assegno circolare sia per la diversa denominazione sia perché le banche autorizzate devono versare idonea garanzia all’ istituto di emissione.

FEDE DI CREDITO
La Fede di credico emessa dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia è in sostanza un assegno circolare che presenta la caratteristica di poter riportare nella girata l’ indicazione della causale del pagamento e le condizioni alle quali questo è subordinato. E’ soggetto a imposta di bollo.

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Assegni speciali: il vaglia cambiario

http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2009/08/assegni-speciali-il-vaglia-cambiario.jpgEsistono alcuni particolari tipi di assegni, chiamati “assegni speciali” poiché hanno caratteristiche particolari, sono emessi particolari banche o sono emessi in particolari occasioni.

Un tipo di assegno speciale è il vaglia cambiario. Ne esistono di due tipi: il vaglia cambiario dell’ Istituto di emissione ed il vaglia cambiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. Vediamoli.

IL VAGLIA CAMBIARIO DELL’ ISTITUTO DI EMISSIONE
Il vaglia cambiario dell’ Istituto di emissione presenta le stesse caratteristiche dell’ assegno circolare, ma se ne differenzia perché:
* Ha una diversa denominazione;
* Viene rilasciato soltanto contro versamento di biglietti di banca o valuta legale (non è quindi possibile procedere con addebito in conto corrente, poiché la Banca d’ Italia intrattiene rapporti di conto corrente solo con aziende di credito o analoghi istituti);
* La Banca d’ Italia è tenuta a costituire apposita riserva in oro o divise estere (cioè titoli di credito o ogni altro documento rappresentativo di un credito espresso in moneta estera).

IL VAGLIA CAMBIARIO DEL BANCO DI NAPOLI E DEL BANCO DI SICILIA

Hanno anche questi le caratteristiche dell’ assegno circolare, dal quale peraltro si differenziano per la diversa denominazione e per la minore imposta di bollo.

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Strumenti di pagamento: l’ assegno circolare

http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2009/08/strumenti-di-pagamento-l-assegno-circolare.gifL’ assegno circolare è un titolo di credito che contiene la promessi di una banca di pagare a vista una somma determinata al prenditore o a un suo giratario.

LE CARATTERISTICHE DELL’ ASSEGNO CIRCOLARE

L’ assegno circolare:

* è emesso dalla banca solo dietro versamento della somma corrispondente (o con addebito in c/c); vi compaiono perciò sempre due persone.

* Deve essere sempre emesso a favore di un beneficiario e quindi non può essere emesso al portatore.

* E’ soggetto a un’ imposta proporzionale.

* E’ di sicuro buon fine per ciò che riguarda la somma indicata, perché la banca lo emette solo dietro versamento della relativa somma.

* L’ assegno stesso riporta l’ importo massimo per il quale possono essere emessi.

* L’ azione per il recupero del credito può essere diretta (nei confronti della banca) o di regresso nei contronti dei giranti (purché sia levato protesto).

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Strumenti di pagamento: l’ assegno bancario

http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2009/08/strumenti-di-pagamento-l-assegno-bancario.jpgL’ assegno bancario – di gran lunga il più diffuso – è un titolo di credito che contiene l’ ordine rivolto dal traente a una banca di pagare una somma al prenditore dell’ assegno o a un suo giratario.

CARATTERISTICHE DELL’ ASSEGNO BANCARIO

L’ assegno bancario:
* E’ emesso da colui che dispone di fondi presso la banca trassata, in un conto corrente. Vi possono comparire tre persone: il traente, la banca e il beneficiario.

* Può essere emesso al portatore, ma solo per un certo limite di importo.

* E’ soggetto a bollo fisso, che la banca versa in modo virtuale rivalendosi sul correntista.

* Non è di sicuro buon fine perché può essere emesso “a vuoto”.

* Può essere emesso per qualunque importo.

* L’ azione di recupero del credito può essere solo di regresso sia nei confronti dei giranti (levato il protesto) sia del traente (non è necessario il protesto).

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Strumenti di pagamento: gli assegni

http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2009/08/strumenti-di-pagamento-gli-assegni.gifOltre al denaro contante e alle carte di credito, esistono altri strumenti di pagamento sostitutivi della moneta. Uno di questi è l’ assegno, oggi in disuso, ma ancora necessario per compiere operazioni di compravendita sicure e di importi importanti.

Esistono due fondamentali tipi di assegno: l’ assegno bancario e l’ assegno circolare.

GLI ELEMENTI COMUNI DI ASSEGNO BANCARIO E CIRCOLARE
Gli elementi comuni a questi due tipi di assegno sono:
- il luogo e la data di emissione;
- l’ importo in cifre;
- il nome di chi è designato a pagare, che in tutti e due gli assegni è un’ azienda di credito, cioè una banca, detta “trattaria” o “trassata”;
- la scadenza, che in entrambi i tipi di assegno è a vista;
- la denominazione di assegno;
- l’ importo in lettere;
- il numero dell’ assegno, sempre presente.
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